Art. 4.
(Intese di filiera e contratti quadro).

      1. Le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese agroenergetiche, delle imprese di trasformazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di distribuzione e di commercializzazione di biocarburanti nonché le associazioni che operano nei settori della tutela dei consumatori e degli utenti e della tutela dell'ambiente stipulano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, intese di filiera aventi come scopo l'integrazione di filiera e la promozione del recupero, della produzione e dell'utilizzo di biomassa di origine agricola destinata alla trasformazione in biocarburanti e in energia elettrica.

 

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      2. Le organizzazioni di produttori e di utilizzatori di biomassa di origine agricola, riconosciute ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e le organizzazioni delle imprese di trasformazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di distribuzione e di commercializzazione di biocarburanti che abbiano ricevuto dalle imprese stesse specifico mandato stipulano, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005, contratti quadro aventi per oggetto il recupero, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomassa agricola destinata alla trasformazione in biocarburanti e in energia elettrica, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare.
      3. Le imprese agroenergetiche e le imprese di trasformazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di distribuzione e di commercializzazione di biocarburanti possono stipulare contratti-tipo che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, disciplinano i reciproci rapporti in esecuzione di un contratto quadro.
      4. Ai fini di cui al presente articolo, sono istituiti i tavoli di filiera agroenergetica, ai quali si applicano le procedure e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005.
      5. Alla sottoscrizione di un contratto-tipo di cui al comma 3 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 206, n. 81. La sottoscrizione di cui al periodo precedente costituisce altresì titolo preferenziale per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 7.